sabato 5 aprile 2014

La Tasi

La TASI, un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Da alcuni anni, alle incertezze economiche del mondo finanziario, si è aggiunta una confusione tributaria, di legislazione e di processo applicativo della norma, tale da pregiudicare la qualità della nostra vita ed i risultati di equità conquistati. Purtroppo non abbiamo ancora raggiunto il fondo se è vero che, una legge entrata in vigore ad inizio anno è, ancora oggi, al centro di importanti modifiche normative, con effetti fin dai prossimi pagamenti del mese di giugno. L’Oscar della tassa più controversa lo vince sicuramente la “TASI” un’imposta non capita e che sembra essere ancora molto lontana dall’essere compresa. La TASI nasce come il tributo necessario a finanziare il costo dei servizi indivisibili che i Comuni erogano nelle città. Dovremmo quindi pensare che il primo documento da realizzare è quello riferito all’elenco dei servizi con il relativo costo di erogazione; visto che tale importo deve essere alla base della determinazione delle aliquote. Qualche contribuente è venuto a conoscenza di quali siano i servizi indivisibili che si devono finanziare e quanto costano per anno ?? A me non risulta. Siamo però stati messi a conoscenza che l’imposta graverà solo le abitazioni principali visto che non pagano più l’IMU. Anzi NO, ora pagano anche gli altri fabbricati e le aree fabbricabili, visto che la prima tesi rischiava di essere illegittima. La TASI ha due fattispecie di soggetti passivi: uno è il titolare del diritto, il proprietario, mentre l’altro e il detentore, e quindi l’occupante e/o inquilino. Il primo soggetto (proprietario) deve pagare una quota compresa tra il 70 ed il 90 per cento mentre il secondo (occupante) deve pagare la restante quota compresa tra il 30 ed il 10 per cento. Sono vietati accordi diversi tra i due soggetti e quindi il proprietario non può pagare al posto dell’inquilino. Ai Comuni spetta la determinazione dell’ammontare della quota. Qualche contribuente è venuto a conoscenza di come si orienteranno i Comuni ed anche il Comune di Rimini ?? A me non risulta. La TASI non prevede ammortizzatori o franchigie (non ci sono detrazioni). Se questa eccezione la osserviamo in funzione dei costi che deve finanziare se ne può comprendere l’assenza. I soggetti proprietari ed utilizzatori degli immobili hanno un beneficio dai servizi erogati dal loro Comune e quindi debbono contribuire a sostenerne il costo. Una critica alla TASI sostiene come l’imposta sia iniqua ed assomigli ad una nuova patrimoniale, di fatto un’altra IMU. Meglio sarebbe stato fare riferimento alla superficie degli immobili ed al numero degli occupanti. Questa osservazione potrebbe essere vera ma, è di tutta evidenza, che il legislatore si è posto il problema di come i Comuni avrebbero potuto gestire una imposta basata sulla superficie, informazione non conosciuta dai Comuni. Se si osservano i problemi che gli stessi Comuni hanno con la gestione della Tarsu/Tia/Tares ed ora Tari si può immaginare che si è voluto trovare una soluzione praticabile ed oggettiva. Come si sarebbero comportati i Comuni con gli immobili che non vengono dichiarati e che evadono l’imposta ?? Altra affermazione non vera è quella che arriva a sostenere come per i Comuni che hanno l’aliquota IMU al massimo (10,6) non possono applicare la TASI. Se si analizza bene la norma si comprende come il legislatore ha invece dato la possibilità alle Amministrazioni di spostare la tassazione dal solo proprietario (IMU) alla combinazione proprietario/occupante (TASI), l’aliquota IMU andrebbe ridotta di quel valore che serve a finanziare il costo dei servizi indivisibili con la TASI. In questo modo la sommatoria delle imposte non eccede l’importo massimo, ma il suo carico è distribuito tra un’imposta patrimoniale ed un’imposta sui servizi indivisibili. Le persone con minore capacità contributiva, con la TASI, sono chiamate a sostenere un costo per il finanziamento dei servizi indivisibili. Gli immobili con rendite catastali non elevate si troveranno a pagare poche decine di euro in conseguenza dell’assenza della detrazione. Tale imposta non può essere vista come una nuova IMU ma come una nuova tassazione in grado di finanziare i servizi erogati dal Comune. Per quanto si è detto, la determinazione delle aliquote IMU e TASI presenta certamente difficoltà di elaborazione. Tuttavia la vera iniquità si avrà nei Comuni per i casi in cui l’Ente Locale ha fatto valutazioni erronee o non molto approfondite. D’altra parte non si può pensare che il legislatore sia incapace quando emana una normativa complessa ed articolata mentre, è capace quando predispone emendamenti che vanno a vantaggio di una scelta dell’amministrazione. Il fatto che si è dovuto predisporre un emendamento per non pagare sanzioni ed interessi sulla MiniImu è sintomo di una scelta, coraggiosa se si vuole, ma non supportata da una normativa vigente all’epoca.
 FABIO LISI