Non sono giurista e non conosco il caso "toscano". Le conclusioni a cui arriva l'avvocato incaricato dall'unione europea, sembrano però farraginose. In particolare quelle riferite alle norme del Codice della Navigazione. Nella confusione, spesso artatamente scatenata, sono un vangelo demaniale. La "riconoscibilità" di un manufatto di facile rimozione, quindi amovibile, era concessa in presenza di opere che potevano essere smontate e rimontate, senza l'apporto di nuovi materiali. Eccetto elementi secondari come bullonerie stuccature ecc, consentendo anche una sua trasportabilità con mezzi ordinari.
Purtroppo questa formula ha subito l'interferenza di centinaia di sentenze, che hanno spostato il baricentro della questione, dalla facile o difficile rimozione alla (facile o difficile) demolizione, portando la discriminante sul valore economico delle opere. L'amministrazione del demanio si è adeguata, assieme al genio civile che doveva stabilire questa specifica caratteristica. L'impostazione ha permesso a molte concessioni, con opere non rispondenti all'ortodossia della facile rimozione, la gestione con il contratto per licenza di concessione. Quindi sul piano formale: il fatto salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione si traduce in: tutte le opere gestite per licenza mantengono in sé manufatti amovibili. Ho fatto questa precisazione non per "dare ragione" ai bagnini, ma perchè ritengo la discussione, alla luce di quanto sopra descritto, semplicemente inutile. Se le opere sono formalmente amovibili, decreti la dovuta rimozione. Sarebbe già un rinnovamento. Per i tanti pignoli e novelli liberatori, aggiungo: la concessione per licenza è possibile, anche per i manufatti dello stato, grazie ad un'antica circolare ministeriale. Ovviamente in questo caso si concede il manufatto come bene demaniale, non solo terreno. L'Art 49 del Codice della Navigazione ha la sua ragion d'essere, quando si vuole costruire un opera inamovibile, vedi la nostra darsena, che viene disciplinata con apposito contratto, detto Atto Formale o Atto Pluriennale. Consente la costruzione, ma per non snaturare la natura del bene demaniale, stabilisce che allo scadere del contratto, tutte le opere realizzate diventano proprietà dello Stato.PS Un sincero augurio alla Compagnia degli Esperti.
massimo lugaresi