venerdì 12 marzo 2021

CS Co,Na.Mal

La sentenza n. 363 del 2021 del TAR Toscana pubblicata lo scorso 8 Marzo ha un impatto dirimente nel panorama delle pronunce giurisdizionali che hanno ad oggetto il tema concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo. Questa volta non tanto dal punto di vista giuridico in quanto, in tale prospettiva, non fa altro che ribadire quelli che ormai possono essere considerati degli autentici dogmi in materia a cominciare dalla non conformità al diritto eurounitario e quindi dalla disapplicazione da parte degli organi giudicanti di tutte le leggi di proroga finora emanate. È sul piano politico che è necessario focalizzare il ragionamento in quanto in quest’ottica risultano dirompenti sia la qualifica e l’ autorevolezza del soggetto attivo, del ricorrente, che ha adito l’ organo giurisdizionale, sia le motivazioni che hanno lo hanno spinto ad adottare le prerogative che la legge n. 287 del 1990 gli assegna per l’ espletamento delle proprie funzioni. Stiamo parlando dell’ A.G.C.M. (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), autorità antitrust che può segnalare al Governo, al Parlamento, alle Regioni e agli Enti locali i provvedimenti normativi e amministrativi già vigenti, o in via di formazione, che introducono restrizioni della concorrenza . Questa volta “la questione” riveste le caratteristiche proprie di uno “tsunami” che spazza via i luoghi comuni, le ipocrisie, le favole raccontate in questi anni dal mondo della (mediocre) politica e dall’ associazionismo balenare che immancabilmente intervenivano in modo “corifeo” contro tutte le determinazioni che, riportandosi ai principi eurounitari della libera concorrenza, della competitività nell’ assegnazione delle concessioni, andavano a toccare quei privilegi che fino ad oggi i concessionari ritenevano, nella loro sicumera, coperti da una sorta di immunità regia. Come dicevo l’articolo 21-bis della legge 287/90, introdotto nel 2012, attribuisce all’Autorità la legittimazione a impugnare gli atti della pubblica amministrazione che determinano distorsioni della concorrenza. Stiamo parlando quindi di una autorità preposta a garantire il libero mercato, la circolazione dei beni, la tutela della libera concorrenza tra imprenditori e a contrastare quindi i monopoli d’ impresa. L’ altro aspetto rilevante e che toglie altri alibi alla propaganda dei “negazionisti” delle pubbliche evidenze e del libero accesso alla competizione imprenditoriale è quello che le sollecitazioni agli interventi dell’A.G.C.M., verso i provvedimenti di “estensione delle concessioni”, provengono non dalle “multinazionali cinesi” o dalle “cooperative bianche, rosse, verdi”, come vanno farneticando da sempre in modo mistificatorio della realtà “i negazionisti” della sabbia. Sono i semplici cittadini italiani che hanno denunciato all’ A.G.C.M. i provvedimenti ricognitori di estensione al 2033 delle concessioni demaniali marittime. Magari sono gli stessi, che come imprenditori turistici italiani, hanno deciso di impugnare direttamente i provvedimenti del Comune di Piombino (vedi altro procedimento davanti al TAR Toscana n. 714 del 2020) in quanto stanchi di vedersi esclusi perennemente dal poter esercitare anche loro il diritto d’ impresa su un bene pubblico demaniale. Considerate che, sempre sollecitata né dai “musi gialli, né dai bolscevichi rivoluzionari”, ma da semplici cittadini-imprenditori italiani, l’ A.G.C.M. ha aperto altri procedimenti (per adesso solo amministrativi di segnalazione) nei confronti dei comuni di Carrara, Castiglione della Pescaia San Vincenzo (Toscana) , Latina (Lazio) e Castellabate (Campania). Di contro non si è mai sentita la voce delle singole associazioni di categoria (tranne rare eccezioni di singoli imprenditori che subiscono sulla propria pelle, quotidianamente, la concorrenza sleale dei concessionari demaniali marittimi) a favore delle pubbliche evidenze e del libero mercato e contro questi privilegi atavici. La libera impresa in libero Stato è certamente più che un principio, un vero e proprio dogma. Sempre però che non riguardi la spiaggia; in quel luogo diventa un’opzione. Dal lunedì al venerdì e in territorio urbanizzato, tutti liberisti; il sabato e la domenica, in costume e sull’ arenile si ritorna tutti protezionisti. In compenso si sono subito alzate le “alabarde” degli eurodeputati della Lega che parlano di “invasione di campo” dell’ A.G.C.M. non rendendosi conto che l’ unica invasione, forse, è la loro in un campo e in una materia di cui non conoscono neppure l’ abc. Non commento per pudicizia l’ intervento dell’ assessore regionale all’economia e al turismo della regione Toscana Leonardo Marras che chiede al Governo di “ difendere in Europa l’ estensione al 2033” nelle more di una procedura d’infrazione. Forse è meglio che scelga un altro mestiere. Stendiamo poi un velo pietoso sulla patetica lettera di chiarimenti chiesta dall’ ANCI al Governo, dopo la pubblicazione della sentenza del Tar Toscana. Essa evoca “ la necessità, urgente, di chiarimenti in merito all’oggetto, al fine di fornire criteri univoci ed uniformi sul territorio nazionale che garantiscano la legittimità degli atti posti in essere dai Comuni “. L'ANCI è sempre andata a rimorchio di quello che decidevano (sbagliando) i vari governi: metteva "il somaro dove voleva il padrone" Non ha mai assunto una posizione chiara a favore della libera concorrenza, del mercato e della difesa dei beni pubblici. Non c’è bisogno di richiedere chiarimento al “Governo”. È sufficiente consultare un repertorio di giurisprudenza successivo alla sentenza “Promoimpresa” della C.G.U.E. (Corte Giustizia Unione Europea) post 14 Luglio 2016: lì ci sono tutti i chiarimenti del caso. Per quale motivo poi la lettera è a firma della segretaria Veronica Nicotera ? Come mai non se n’è assunta la paternità politica-istituzionale il Presidente Decaro o il delegato al Turismo e Demanio Gnassi ?
 Roberto Biagini (CO.NA.MA.L. Coordinamento Nazionale Mare Libero).