giovedì 15 novembre 2012

Tares

Dopo l’IMU ci ritroviamo a fare i conti con un’altra probabile incompresa, la TARES. Nei primi mesi di quest’anno avevo osservato, con una serie di articoli pubblicati su “SalvaRimini”, come le Pubbliche Amministrazioni poco avevano capito in merito alla nuova IMU introdotta dal governo Monti. Quanto è successo nei mesi successivi lo ha abbondantemente dimostrato. Oggi a distanza di quasi un anno dalla sua istituzione ed a meno di un mese e mezzo dalla sua entrata in vigore sembra essere legittimo osservare che anche sulla nuova TARES (tassa sui rifiuti urbani e sui servizi) probabilmente poco è stato capito. In particolare non convince l’interpretazione, data dalle Amministrazioni, che individua nella tipologia di immobile assoggettato alla TARES, lo stesso attualmente tassato con la Tarsu o la TIA (quest’ultima a Rimini). La normativa della TARES individua il suo oggetto impositivo nei locali o nelle aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti; non prevede invece le esclusioni individuate dalla TARSU/TIA quali: i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Ne consegue, a mio parere, che la tipologia di immobile da assoggettare a tassazione è differente tra le due imposte e quindi, la nuova tassa, dovrebbe comprendere casistiche per le quali, oggi, ne era prevista l’esclusione. Si pensi in particolare alle abitazioni sfitte, non utilizzate e senza utenze, tipologia probabilmente frequente nella nostra città anche a causa della crisi immobiliare. La tesi sembrerebbe corretta se si pensa che, oltre al costo del servizio di smaltimento dei rifiuti, la TARES, comprende anche una sorta di addizionale di € 0,30/0,40 a mq. per la copertura dei costi dei servizi indivisibili dei Comuni quali illuminazione etc. Considerando quindi che attualmente la quota fissa della TIA a Rimini è di circa € 1,60 a mq., la sola aggiunta di un valore di € 0,30/0,40 arriva a determinare una aumento della tariffa residenziale fino a € 1,90/2,00 con un incremento compreso tra il 18 ed il 25 per cento, sembra essere ragionevole che anche chi ha la disponibilità di immobili sfitti contribuisca alla copertura dei costi per i servizi indivisibili quali l’illuminazione della zona. Se questa dovesse essere la corretta interpretazione della norma è di tutta evidenza come le Amministrazioni dovranno prestare molta attenzione a tutte queste casistiche anche per la determinazione della tariffa da applicarsi con la nuova TARES. Ampliando la superficie tassabile degli immobili diminuisce la tariffa unitaria che va a gravare a metro quadrato di alloggio residenziale. In questo momento di difficoltà economica è il minimo da farsi.

 Fabio Lisi