giovedì 3 maggio 2018

CS Luigi Camporesi

Alla c.a. Sindaco Comune di Rimini Signor Andrea Gnassi Assessore Mobilità Comune di Rimini Signora Frisoni Roberta
Interrogazione con Richiesta di Risposta Scritta “TRC - Abusi Edilizi”
 Signor Sindaco, signora Assessore, in data 10/04/2014 con una interrogazione in Consiglio Comunale, ho diffidato lei, Signor Sindaco, e l'allora Assessore all'Urbanistica, a: i) analizzare in dettaglio lo stato di fatto relativo ai titoli edilizi in possesso di Agenzia Mobilità, per la realizzazione dell'opera TRC, con particolare riferimento ai fabbricati oggetto di esproprio parziale, abbattimento totale o parziale, comprese le necessarie opere per il sostentamento strutturale dopo la demolizione parziale; ii) dare immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria, rispetto ad eventuali abusi edilizi che gli Uffici Tecnici dovessero constatare, relativamente all'abbattimento senza titolo edilizio di edifici o loro porzioni, interessati dal percorso del TRC. iii) segnalare all'Autorità Giudiziaria la necessità di ripristino delle porzioni di fabbricato abbattute illecitamente. Come riportato nei giorni scorsi dalla stampa locale, recenti sentenze della Magistratura evidenziano che sarebbero stati commessi degli abusi edilizi, come anticipato formalmente dal sottoscritto quattro anni orsono in questo Consiglio. In particolare, la Prima Corte di Appello di Bologna, Sezione Civile, Magistrati dottori Giovanni Benassi, Di Marco Diego, Parisi Mariapia, nel contesto dell'Ordinanza per la causa di appello 3013/2015, accogliendo le richieste degli appellanti, a proposito dell'abbattimento dell'immobile di proprietà del signor Walter Moretti scrive: "Come rilevato dal CTU, la costruzione, demolita integralmente, insisteva per metà (circa mq 15 al piano terra e altrettanti al piano interrato) su una superficie non soggetta a esproprio. Pertanto, la demolizione di tale parte, che doveva essere preservata, è avvenuta senza titolo giustificativo e senza titolo edilizio abilitativo." Ancora, il TAR Emilia Romagna, Sezione Seconda, Magistrati dottori Giancarlo Mozzarelli, Maria Ada Russo, Giuseppe La Greca, nel contesto della Sentenza 363/2018, accogliendo le richieste dei ricorrenti, a proposito degli abbattimenti di immobili avvenuti nelle aree soggette ad occupazione temporanea, scrive: "L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, dunque, è funzionale all'approvvigionamento di materiali, all'impianto di cantieri, ovvero alla fruizione di altre utilità necessarie all'esecuzione di un'opera pubblica, che deve cadere necessariamente su aree ad essa estranee e postula(re) come normale la restituzione del bene una volta venuta a meno la necessità per cui è stata disposta (cfr. in tal senso, T.A.R. Lazio, Roma, n. 6553 del 2016 ECLI:IT:TARLAZ:2016:6553SENT) Il Collegio dubita, in ogni caso, della bontà della tesi di parte resistente [Agenzia Mobilità N.d.R.] secondo cui, pur in presenza di un vincolo espropriativo discendente dall'approvazione del progetto definitivo non sia comunque necessaria l'adozione di un decreto di esproprio (che nel caso di specie non contempla il manufatto). Sul punto è sufficiente osservare che, sulla base della legislazione vigente, esso assume carattere di indeffetibilità e non può essere surrogato nè dal progetto (definitivo o esecutivo), nè da una delibera CIPE." E' stato chiarito quindi da sei magistrati, che gli immobili non espropriati e solo temporanemente occupati, non potevano essere abbattuti senza esproprio, e sono stati invece demoliti, senza gli obbligatori titoli edilizi abilitativi. E' quindi del tutto evidente che le demolizioni sarebbero state eseguite in modo abusivo e illegale poichè le demolizioni senza titoli abilitativi sono degli abusi edilizi. Infatti come dalla mia precedente interrogazione: "sentenze della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato, dicono che deve essere ritenuto che tutte le opere di demolizione di edifici o manufatti, siano interventi di “nuova costruzione” e come tali assoggettate all’obbligo di permesso di costruire, la cui mancanza costituisce reato perseguibile ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. b) o c). D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in Materia Edilizia.”" Ciò che è stato compiuto fin qui da Agenzia Mobilità guidata dal Direttore Generale Dalprato, con il suo apparente silenzio Signor Sindaco, e con l'approvazione delle massime Istituzioni locali, ha dei contorni vergognosi, indegni di uno Stato civile. Commessi probabilmente degli errori nell'esecuzione dei progetti Preliminare e Definitivo, errori forse dovuti a superficialità, oppure arroganza, l'intollerabile impudenza del Dalprato lo avrebbe portato ad abbattere illecitamente delle proprietà private. Il Dalprato sostanzialmente sarebbe entrato in casa altrui con un pretesto, l'occupazione temporanea, per poi abbattere, commettendo un reato penale, uno dei beni materiali più preziosi dalla notte dei tempi: la casa. In conclusione le domando quindi: ha provveduto ad effettuare le obbligatorie segnalazioni all'autorità giudiziaria? 
Grazie. 
Luigi Camporesi Obiettivo Civico – Vincere per Rimini