mercoledì 20 aprile 2016

Ventitre liste civiche !!

Forza nuova, lista di “irina imola e maioli quinto” (perdonatemi, ma non ricordo il nome), sinistra civica, vincere per Rimini, obiettivo civico, noi per la Romagna, insieme per Rimini, FARE, movimento libero, patto civico con Gnassi, Città metropolitana, PD, Futura con Gnassi, Rimini attiva, Poggi per cambiare Rimini, uniti si vince, Forza Italia, fratelli d’Italia, lega Nord, Rimini People, popolo della famiglia, Marina Mascioni sindaco, Rimini in comune. Ventitre liste civiche ! Ventitre liste civiche per sette candidati ! Siccome Rimini ha circa 140000 abitanti, nelle elezioni le liste che si presentano devono avere un minimo 27 ed un massimo di 40 candidati. Da cui 23 x 27 = 621 candidati ! Domanda: a meno di due mesi dalle elezioni, chi ha già almeno i 27 candidati a parte il PD ? Nessuno ! Infatti i “capetti” lista sono alla ricerca spasmodica di possibili riempilista per non fare la magra figura di dover candidare mariti, mogli, figli con 18 anni ed un giorno, amici dimenticati da convincere con biechi ricatti. Ecco perché fioriscono copiose le liste, ma ai giornalisti non è dato ancora conoscere i nomi dei candidati e, cosa peggiore, neppure ai cittadini che li dovrebbero votare. Se questo è il “nuovo”, senza offesa , ma è un nuovo che puzza già tanto di vecchio stile. Premesso che son certo che nessuno dei “capetti lista” e dei loro cooptati conosce il “TUEL - Testo unico degli Enti Locali (Dlgs 267/00)” e non ha certamente idea neppure di cosa sia il “Testo Unico Enti Locali, agg. al 09/04/2015”, ed ecco perché poi durante le campagne elettorali, siamo costretti ad ascoltare e leggere di improbabili candidati dall’italiano stentato, con poche idee, ma confuse, prodighi di proclami e slogan più naturali per avventori ubriachi di bar malfamati, senza nessuna radice nella nostra Costituzione, nelle nostre leggi e neppure nella logica. Ma quante firme servono per presentare una lista alle elezioni riminesi? Il numero di firme richieste dipende sempre dal numero di abitanti del Comune , sempre in base a quelle leggi ignorate, ossia per un comune con un numero di abitanti variabile da 100.001 a 500.000, il numero di firme da raccogliere vario da minimo 350 a massimo 700. 23x350=8050 , 23x700= 16100 ossia un numero variabile tra 8050 e 16.100 di riminesi maggiorenni, dovrebbe andare a firmare perché queste aspiranti liste possono presentarsi alle elezioni. Domanda: ma i “capetti lista” ed i loro cooptati sono a conoscenza di cosa prevede la legge circa queste firme? Di come vadano raccolte? Di chi le possa autenticare? Di come vadano autenticate? Sono a conoscenza che raccogliere in modo non previsto dalla Legge configura un reato penale ? Un reato in cui incorre il “raccogliente” ed anche il certificatore. Questi “capetti lista” ed i loro cooptati conoscono la Sentenza del CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 22 gennaio 2014 n. 282 ? Immagino NO. Come certamente non conosceranno la sentenza CORTE DI CASSAZIONE SEZ. V PENALE, sentenza 24-3-2006, sull’applicabilità di una ammenda da euro 500 ad euro 2.000, a seguito della L. n. 61/2004, per chi commette il reato di falso - ideologico o materiale - nell’autenticare le firme dei sottoscrittori di una lista elettorale. Ed altrettanto non sapranno che “…È pacifico che l’autenticazione delle firme dei presentatori di una lista di candidati alle elezioni costituisca modalità essenziale per garantire le certezze circa la provenienza delle candidature; pertanto, la mancanza o la irritualità di uno qualunque dei suddetti elementi della fattispecie determina non una mera irregolarità ma nullità insanabile della sottoscrizione, e quindi dello stesso atto di presentazione. Infatti, l’autenticazione delle sottoscrizioni dei candidati alle elezioni non costituisce un semplice mezzo di prova surrogabile con altri strumenti apprestati dall’ordinamento, ma è un requisito prescritto per garantire, nell’interesse pubblico, la provenienza della presentazione della lista da parte di chi figura averla sottoscritta, con la conseguenza della nullità insanabile della sottoscrizione della lista dei candidati non autenticata in modo regolare entro il termine prescritto….” (Antonio Carastro). Ovvio che l’autentica può avvenire SOLAMENTE se la firma viene apposta difronte al certificatore. Se le firme vengono raccolte in famiglia, se vengono raccolte al bar, se vengono raccolte al banchetto in piazza, mentre il certificatore è in ufficio, od in un altro bar, o al mare, mi pare ovvio che la Legge non venga rispettata e ciò oltre ad essere illegale, con le aggravanti se il reato è commesso da un pubblico ufficiale. Ovviamente la Procura avrà cose più importanti da fare, che non controllare dove fosse il certificatore al momento che certificava le firme, ma se venisse in mente di farlo anche a solo scopo dimostrativo/ educativo in un paio di occasioni, scommetto che qualcuno non dormirebbe tranquillo/a. Concludo cercando di stemperare i toni per non apparire noiosamente accademico e leguleio. 23 liste ognuna delle quali dovrà raccogliere almeno 400 firme per potersi presentare. La mia curiosità è: quante di queste raggiungeranno almeno le 400 preferenze ? Alle passate elezioni, 4 liste non raggiunsero i 400 voti e 2 li sorpassarono di poco. 
Tomaso Pigreco 
PS le figure che possono autenticare le firme sono: Notaio, Giudice di Pace, Cancellieri del Tribunale, Presidenti delle Province, Sindaci, Assessori Provinciali e Comunali, Presidenti dei Consigli Provinciali e Comunali, Consiglieri Provinciali che abbiano comunicato la loro disponibilità al Presidente della Provincia, Consiglieri Comunali che abbiano comunicato la loro disponibilità al Sindaco, Segretari Provinciali e Comunali, Presidenti dei Consigli di Circoscrizione e funzionari incaricati dal Presidente della Provincia o dal Sindaco. Nella evenienza di una consultazione elettorale è attivato un servizio di autentica di accettazione delle candidature e delle sottoscrizioni da parte di funzionario comunale.