mercoledì 18 aprile 2012

Bignami Demaniale




Abbiamo letto una serie infinita di interpretazioni sull'uso del demanio marittimo, scaturite sempre da aspetti contingenti che non trovano riferimenti nel quadro delle norme vigenti, quasi (eufemismo) si volesse creare la libera repubblica della sabbia. In realtà hanno originato un casino indicibile nel quale sembrano avvolti anche gli operatori che hanno tentato di salvare. Il maledetto connubio temporale tra gli abusi e la scadenza delle concessioni, ha trasformato l'arenile in un ginepraio dal quale non riescono ad uscire, senza lasciare qualche vittima illustre. La spiaggia piaccia o non, è gestita attraverso un sistema complesso che fa riferimento a norme che rimandano ai seguenti uffici: Demanio (gestione proprietà pubblica), Edilizia privata (deve agire in conformità alle pianificazioni previste e alle norme del codice civile), Sovrintendenza (regole ambientali), Genio Civile Regionale e Difesa Suolo (verifiche statiche e antisismiche), Ausl (contesti sanitari), Sportello Unico Imprese (i famosi tituli edilizi), andrebbe aggiunta anche l'Autorità Doganale, mentre per i pubblici spettacoli è prevista apposita Commissione che si aggiunge ai predetti soggetti e/o ai loro relativi titoli autorizzativi come per la Questura ed i Vigili del Fuoco. Al controllo, oltre ai tre organi di polizia (carabinieri, polizia di stato e guardia di finanza) sono adibiti la Capitaneria di Porto, Vigili Urbani, Vigili Sanitari, Ispettori del Lavoro ed  anche...la Guardia Forestale, tutto ovviamente coordinato dalla Procura competente per territorio. Dipinto il succinto quadro chiamato Bignami Demaniale, quando s'interviene le norme devono essere messe in relazione ed al momento dei controlli occorre che:
a) il demanio abbia rilasciato apposito titolo concessorio legato strettamente alle dimensioni, attività svolte ed attrezzature installate
 b) possedere tutti i titoli edilizi rilasciati in conformità alle norme vigenti al momento delle installazioni.
c) per la sovrintendenza serve avere apposito titolo per qualsiasi  tipo di alterazione ambientale eseguito dopo l'entrata in vigore delle specifiche leggi
d) il nulla osta genio civile regionale gia genio civile oo.mm deve stabilire se l'opera corrisponde alle caratteristiche del tipo di contratto di concessione (facile o difficile rimozione) ed in generale che qualsiasi tipo di struttura non sia pregiudizievole per la pubblica incolumità
e) l'ausl ha competenza per i contesti sanitari ma anche per la sicurezza degli impianti tecnologici e deve rilasciare apposita agibilità, solo dopo la verifica della presenza dei titoli autorizzativi sopra definiti. L'ufficio licenze oltre alle verifiche in termini commerciali deve assicurare la corrispondenza tra quanto autorizzato e quanto verificato dall'ausl. Elencate le modalità normative diventa quasi automatico anche per un consigliere comunale di maggioranza inquadrare le problematiche. Rimane ovvio per chi controlla richiedere la presenza dei titoli previsti, stessa cosa dovrebbero però fare, nella successione sopraindicata, gli uffici interessati.
SANATORIA AMBIENTALE
Va sottolineato che la sanatoria non è un condono, quindi deve essere esaurita la procedura per il mantenimento dell'oggetto in sanatoria con apposita istanza al comune che, raccolto il parere obbligatorio della commissione ambientale comunale, lo manderà alla sovrintendenza per il rilascio del titolo definitivo. In base alle leggi ambientali, posto che il  provvedimento dura solo cinque anni, non è detto che tutte le strutture in spiaggia, regolamentate a titolo precario, debbano avere questo titolo ambientale, vale non solo per gazebi, pavimentazioni e piante, ma anche per le cabine, prescindendo dal possesso del titolo edilizio. Sul tema delle sanatorie ambientali, si deve sollevare un'altra questione spinosa: la richiesta di questo tipo di sanatoria, comporta una sorta di autodenuncia, come per il Cesso del Circolo Nautico di Viserba e porterà alla scoperta della mancanza dei titoli edilizi. Per capirci gazebi e pedane di qualsiasi materiale e caratteristiche sono strutture, al di fuori dell'aspetto ambientale, le opere sono di fatto abusive e quindi diventa per il Comune un atto dovuto procedere per le violazioni edilizie. Sulla sanatoria delle piante esotiche avevamo già detto in altri articoli che il rigetto al mantenimento è scontato, il Piano del Verde del Comune di Rimini vieta queste essenze. Riteniamo importante sottolineare che l'eventuale mantenimento di opere abusive come le pavimentazioni possono essere autorizzate, come dice il Piano Spiaggia, solo in presenza di attuazione dello stabilimento balneare. Per verificare quello da noi riportato, potete metterlo a confronto con quanto disciplinato dagli uffici comunali in merito ai chiringuitos di Gnassi, mostrando la capacità (Giudici lo ha fatto) di cogliere che detta normativa rimanda a regole assai più complicate di come vengono rappresentate. La licenza di esercizio è appendice dell' esercizio commerciale a bar, vieta quindi l'impostazione della gestione da parte del bagnino, che a sua volta contrasta con il fatto che l'area interessata ai chiringuitos è in concessione ad uso stabilimento balneare, inoltre rimaniamo perplessi che si possa rilasciare un titolo edilizio per questo tipo di struttura in assenza della formazione dello stabilimento balneare ed....inoltre la struttura così come rappresentata nei disegni tipo crediamo che difficilmente possa ottenere i vari permessi, a partire da quelli sanitari e di sicurezza. Buon aperitivo