venerdì 28 febbraio 2014

Interrogazione e Risposta sul Ponte Deviatore del Marecchia

L'Interrogazione: Rimini li 14/02/2014 Alla c.a. Sindaco Comune di Rimini Signor Andrea Gnassi Assessore Lavori Pubblici Roberto Biagini Interrogazione con Richiesta di Risposta Scritta Urgente Entro il Termine Massimo di Cinque Giorni, Come da Statuto Comunale Art. 22 /Bis Comma 10 Ponte Deviatore Marecchia Signor Sindaco, signor Assessore, Con Deliberazione di G.C. n. 244 del 26/09/2013, l'amministrazione ha indetto un bando di gara per la realizzazione di un ponte prefabbricato di tipo Bailey, in sostituzione dell'attuale Ponte di Via Coletti sul Deviatore Marecchia, giunto al termine della propria vita utile. Nella delibera citata, si scrive: "che in conseguenza di tale parere tecnico l’Amministrazione Comunale ha provveduto con urgenza alla realizzazione di una struttura in carpenteria metallica di rinforzo per evitare il collasso fragile delle selle Gerber, rilevate in condizioni prossime al collasso, disponendo nel contempo il monitoraggio periodico degli spostamenti dell’infrastruttura a cura del suddetto Responsabile Scientifico". Il ponte è stato dunque rinforzato pochi anni orsono, con un intervento in carpenteria metallica dal costo di circa un milione di euro. Dopo pochi anni il ponte deve essere abbattuto, e la ricostruzione prevede complessivamente una cifra poco più che doppia rispetto all'intervento di rinforzo. Quindi le prime domande: i) Se il rifacimento prevede un costo poco più che doppio rispetto all'intervento di rinforzo realizzato pochi anni orsono, e l'opera di rinforzo deve essere ora asportata e rottamata, non si può affermare che sono state distrutte risorse economiche pubbliche con disarmante noncuranza? ii) In tal caso, il Signor Sindaco ha intrapreso azioni nei confronti dei responsabili di tale spreco di risorse pubbliche? La prima gara per la realizzazione del nuovo ponte, come riportato nella successiva Deliberazione di G.C. n. 307 del 21/11/2013 ha avuto esito negativo. In particolare, viene scritto che alcune ditte: "hanno comunicato la propria impossibilità a formulare un'offerta economica sostenibile". Inoltre, a giustificazione del sostanziale fallimento del bando di gara, dunque dello spreco di risorse economiche e temporali in uno stato di relativa emergenza, si sostiene che: "gli oneri finanziari per il noleggio e successivo riscatto del ponte modulare prefabbricato sono stati sottostimati dai Soggetti contattati in quanto questi non hanno valutato in modo appropriato le difficoltà attuali di accesso al credito". Ancora, a giustificazione del fallimento del bando si scrive: "la garanzia del rispetto dei tempi stimati per l’esecuzione delle opere è risultata critica anche in relazione alle condizioni ambientali in cui dovrà essere prevista l’installazione del cantiere e alle presunte difficoltà di accesso alle aree di lavoro", inoltre viene scritto che: "sono necessari maggiori oneri per l’installazione del ponte dovuto alle condizioni dell’intorno e per la risoluzione delle interferenze con i sottoservizi attualmente presenti nel ponte" ed anche che: "si reputa necessario provvedere ad un rifinanziamento delle opere in appalto e ad una ridefinizione delle somme a disposizione del quadro economico per le opere di risoluzione delle interferenze dei sottoservizi nonché procedere all’acquisto diretto del ponte modulare prefabbricato per evitare la corresponsione degli oneri finanziari del noleggio che sono stati valutati troppo gravosi". In ragione di quanto sopra riportato, alcune domande: iii) Concorda il Sindaco sul fatto che il bando di gara è stato scritto in termini completamente errati, e che il redattore della delibera in oggetto tenta di addossare a terzi le responsabilità di evidenti gravi sprechi sia in termini di tempo (da considerare la necessità di agire in tempi rapidi a causa dello stato di pericolosità del ponte attuale), che economici, correlati al fallimento del bando? iv) Per quale ragione i cittadini dovrebbero, attraverso l'istituzione comunale, continuare a corrispondere lauti stipendi a Funzionari che i fatti dimostrano essere incapaci anche solo di formulare un bando di gara in una situazione che richiede peraltro tempestività, oltre che l'indispensabile perizia? v) L'amministrazione attuale che in due anni e mezzo di mandato si è dedicata a colorare tratti di asfalto a colpi di centinaia di migliaia di euro, piuttosto che ad affrontare di petto problemi come quello di un ponte essenziale per i flussi di traffico cittadini, e che si sapeva avrebbe dovuto essere sostituito da almeno ventisette anni, come pensa di giustificare alla cittadinanza questo ingiustificabile ritardo? vi) Il Signor Sindaco è stato messo al corrente del fatto che il ponte stava cedendo, appena si è insediato nel 2011? vii) Se è stato informato, per quale ragione ha investito circa settecentomila euro per colorare un tratto di asfalto sul lungomare, e destinato milioni di euro per un'opera insulsa come il TRC, piuttosto che dedicare quelle essenziali risorse per la viabilità alla ricostruzione del Ponte di Via Coletti? viii) Se non è stato informato, ha disposto delle azioni nei confronti dei Funzionari che hanno omesso di comunicare fatti così importanti per la sicurezza e la vita quotidiana dei cittadini? Nella Deliberazione di G.C. n. 307 del 21/11/2013 si legge, tra l'altro: "Rilevato che dal 12/11/2013 è in pubblicazione un nuovo avviso di preselezione, per sondare l’interesse degli operatori economici alla partecipazione ad una nuova procedura di gara (appalto misto di fornitura e lavori e integrato in quanto oggetto dell’offerta di gara è il progetto definitivo e oggetto del contratto è la progettazione esecutiva, oltre alla fornitura del ponte e alla realizzazione delle opere accessorie)". Inoltre, si legge che: "Preso atto che pertanto la verifica sul presente progetto preliminare e’ stata effettuata dal Responsabile del Procedimento e la stessa si è conclusa con esito positivo come risulta dal relativo verbale del 20/11/2013 cui è altresì allegata la dichiarazione resa dal medesimo Responsabile Unico di Procedimento, ex art. 106 comma 2, ai fini dell’accertamento di cui all’art. 106 comma 1" In relazione ai due punti sopra citati, le domande: ix) Trattandosi di un nuovo bando di gara rispetto a quello precedentemente andato deserto, per quale ragione si sono avviate le procedure di gara ancora prima che la Giunta deliberasse in proposito, considerato che, come si legge nella stessa delibera, in data 12/11/2013 vi è stata la pubblicazione di un nuovo avviso di preselezione, mentre la delibera è datata 21/11/2013? x) Cosa è stato mostrato (quali documenti) alle imprese che avrebbero dovuto manifestare la volontà di partecipare alla preselezione, se il Responsabile del Procedimento ha effettuato la verifica sul progetto preliminare solo in data 20/11/2013 e l'avviso di preselezione è datato 12/11/2013? Il Responsabile Unico del Procedimento, in conformità alla prescrizione del Codice degli Appalti (D.Lgs 163/2006), ha certificato la correttezza della progettazione. Si legge infatti nella Deliberazione di G.C. n. 307 del 21/11/2013, tra l'altro: "Preso atto che pertanto la verifica sul presente progetto preliminare e’ stata effettuata dal Responsabile del Procedimento e la stessa si e’ conclusa con esito positivo come risulta dal relativo verbale del 20/11/2013 cui e’ altresì allegata la dichiarazione resa dal medesimo Responsabile Unico di Procedimento, ex art. 106 comma 2, ai fini dell’accertamento di cui all’art. 106 comma 1" Si domanda a tal proposito dunque: xi) E’ stata accertata la conformità del progetto alla normativa antisismica relativamente alla profondità delle pile in alveo, in considerazione dei fenomeni di subsidenza e della classe di amplificazione sismica della zona di realizzazione del ponte? xii) E' stata accertata la correttezza dell’ampiezza delle campate relativamente alla portata del fiume in quel punto? In data 15/01/2014 si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte dei partecipanti al bando per la realizzazione del nuovo Ponte sul Deviatore Marecchia di Via Coletti, secondo i dettami della Deliberazione di G.C. n. 307 del 21/11/2013. Hanno chiesto di essere invitate al bando sette distinti soggetti, dei quali solo due hanno poi effettivamente presentato offerta in busta. Si domanda a tal proposito: xiii) Di conoscere, laddove possibile, i dettagli (nomi) dei cinque soggetti che hanno rinunciato a presentare offerta. xiv) Di conoscere, laddove possibile, i motivi che hanno addotto relativamente alla loro rinuncia dopo avere chiesto di essere invitate. La Deliberazione di G.C. n. 307 è datata 21/11/2013 e riporta: "ai Concorrenti verrà richiesto di produrre un progetto definitivo che sarà valutato dalla Commissione di Gara per selezionare l'Appaltatore". Nell'Art. 70, Comma 6 del D.Lgs 163/06 "Codice dei Contratti Pubblici Relativi a Lavori, Servizi e Forniture in Attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" si stabilisce che: "In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a ottanta giorni con le medesime decorrenze". Da cui la domanda: xv) Per quale motivo l'apertura delle buste ha avuto luogo il giorno 15/01/2014 quindi apparentemente in anticipo rispetto ai termini di legge? Nel documento "Monitoraggio Periodico degli Spostamenti, Relazione Semestrale al 04/07/2013", redatto nell'ambito della Convenzione tra il D.I.C.E.A. (Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Architettura - Sezione Strutture) ed Anthea Srl per il monitoraggio dello stato deformativo del viadotto in cemento armato sulla deviazione del fiume Marecchia, in frazione San Giuliano a Mare nel Comune di Rimini, il Responsabile Scientifico Prof. Ing. Fabrizio Davì affermava testualmente: "Visto quanto esposto, viste le raccomandazioni e le valutazioni esposte nelle precedenti relazioni, visto il probabile evolversi della situazione di danno delle selle Gerber anche ad altre travi, in tempi e modi non prevedibili, si richiede la chiusura totale al traffico veicolare del viadotto allo scopo di garantire la pubblica incolumità." Lo stesso Ingegner Davì, nel documento: Relazione Finale del 27 Maggio 2010, sempre nell'ambito della stessa convenzione scriveva: "Ciò detto si ritiene necessario ed opportuno eseguire a breve termine (nel lasso di tempo cioè dalla vita utile stimata in due, tre anni al massimo) un radicale intervento di demolizione e riprogettazione dell’opera con criteri attuali, in termini di tipologia strutturale, di scelta dei materiali e di manutenzione programmata" Si domanda quindi: xvi) Come risulta dalla Determinazione Dirigenziale n. 1619 del 25/11/2013, quale modalità di affidamento del bando è stata scelta quella d'urgenza regolamentata dall'Art. 57, Comma 2, Lettera c, del D.Lgs 163/06 che prescrive: "nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non e' compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti." Quale è la ragione, considerato che non sussistono ragioni di imprevedibilità ed urgenza degli eventi che hanno determinato la necessità di procedere all'abbattimento ed alla ricostruzione del ponte, e considerato che l'amministrazione sapeva da almeno tre anni che il ponte avrebbe dovuto essere sostituito? xvii) Considerata l'evidenza che qualsivoglia addotta ragione di urgenza è invece imputabile alla stazione appaltante, non si ritiene la procedura adottata sia in violazione della legge? xviii) La Determinazione Dirigenziale n. 1619 del 25/11/2013, ha disposto di realizzare l’intervento mediante affidamento di appalto misto di fornitura e lavori e integrato di progettazione ed esecuzione lavori ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 163/2006, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 163/2006, aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutata ai sensi degli artt. 81 comma 1 e 83 del D.Lgs. 163/2006, da valutarsi in base ai criteri e punteggio fissati nella lettera di invito a gara. In considerazione del fatto che fin dal maggio 2010 era noto all'amministrazione ed alla stazione appaltante che il ponte attuale versava in condizioni critiche, non si sarebbe dovuto procedere con un bando di gara aperto piuttosto che ad una gara negoziata? Nella Deliberazione di G.C. n. 307 del 21/11/2013 si scrive: "Preso atto di quanto attestato in merito dal Responsabile del Procedimento nella richiamata relazione illustrativa e precisamente che: “Nel Caso di specie risulta impossibile individuare dei lotti funzionali tali da garantire alla stazione appaltante che ogni singolo lotto possa configurarsi come una prestazione integralmente fruibile e idonea allo scopo indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti, dato che, ad esempio, la realizzazione delle opere relative alle fondazioni, alle spalle e alle pile non assicura alcuna fruibilità in assenza dell’installazione del ponte prefabbricato modulare. Inoltre nel caso di specie si produrrebbero sicuramente delle diseconomie qualora si optasse per l’affidamento delle lavorazioni ad Appaltatori differenti, in quanto sussistono numerose problematiche progettuali ed esecutive nelle interfacce delle componenti strutturali, che troverebbe difficile soluzione con aumento dei tempi e dei costi”. In sostanza si motiva la scelta dell’Amministrazione Comunale di rinunciare alla possibilità di individuazione di lotti funzionali, preferendo l’affidamento ad unica Ditta. ixx) Vuole il Signor Sindaco illustrare in dettaglio quali sono le ragioni tecniche che spingono a tali stravaganti affermazioni? xx) Quando il redattore scriveva: "dato che, ad esempio, la realizzazione delle opere relative alle fondazioni, alle spalle e alle pile non assicura alcuna fruibilità in assenza dell’installazione del ponte prefabbricato modulare", intendeva proprio ed esattamente affermare che se il ponte non viene completato in tutte le sue parti non è fruibile, adducendo questa brillante considerazione logica quale ragione prevalente per non suddividere l'opera in lotti funzionali? xxi) Quale è l'opinione del Signor Sindaco in merito all'eventualità di sottoporre i Funzionari della Pubblica Amministrazione a test obbligatori per il rilievo dell'eventuale uso di sostanze stupefacenti e abuso di alcool? xxii) Per quale ragione il successivo bando per la realizzazione della passerella pedonale, Deliberazione di G.C. n. 2 del 14/01/2014, "Lavori urgenti per la realizzazione di una passerella ciclo-pedonale temporanea sul Deviatore Marecchia. Approvazione progetto di lavori in economia" invece non è caratterizzato da simile impossibilità, pur essendo la struttura da realizzare per molti aspetti ingegneristicamente simile al ponte? Con Deliberazione di G.C. n. 2 del 14/01/2014, avente oggetto: "Lavori urgenti per la realizzazione di una passerella ciclo-pedonale temporanea sul Deviatore Marecchia. Approvazione progetto di lavori in economia", veniva approvata la realizzazione di una passerella ciclo pedonale con criteri di urgenza. La necessità di questa passerella non è contemplata nella Deliberazione di G.C. n. 307 del 21/11/2013 cui la Deliberazione di G.C. n. 2 del 14/01/2014 fa riferimento richiamandola. Quindi le domande: xxiii) Quali sono le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione a procedere all’appalto a trattativa diretta per l’assegnazione dei lavori per la realizzazione della passerella ciclo pedonale, senza averne data notizia nella gara precedente deliberata con Deliberazione di G.C. n. 307 del 21/11/2013? xxiv) Quale è la ragione per l'utilizzo delle procedure d'urgenza, considerato che non sussistono ragioni di imprevedibilità ed urgenza degli eventi che hanno determinato la necessità di procedere all'abbattimento ed alla ricostruzione del ponte, e considerato che l'amministrazione sapeva da almeno tre anni che il ponte avrebbe dovuto essere sostituito? Risulterebbe che, contrariamente a quanto accaduto per i lavori del ponte, per la passerella ciclo pedonale sia stata effettuata la scelta della suddivisione in lotti funzionali, uno per per l'esecuzione dei lavori in alveo, per il quale sono stati invitati sei soggetti, il secondo per l'installazione della passerella in carpenteria metallica, lavori per cui sarebbero stati invitati due soggetti. Si domanda quindi: xxv) Perchè per un appalto relativamente modesto come quello della passerella ciclo pedonale si è optato per la suddivisione in lotti funzionali, mentre per l'appalto principale relativo al ponte si è invece scelto il lotto unico? xxvi) Per quale ragione sarebbero stati invitati due soli soggetti per le opere di installazione del prefabbricato in carpenteria metallica della passerella? xxvii) La legge non obbliga ad invitare almeno tre soggetti negli affidamenti a trattativa diretta? xxviii) Quali sono le fonti di finanziamento relative alle opere per la realizzazione della passerella ciclo pedonale? xxix) Per il finanziamento si accede forse al quadro economico dell'appalto principale relativo alla realizzazione del ponte? Grazie anticipatamente per le risposte.
 Luigi Camporesi MoVimento 5 Stelle Rimini

La Risposta: In relazione alla interpellanza presentata, pervenuta al sottoscritto via Mail il17.2.2012, informo che si sta predisponendo la risposta; il tempo intercorso è dovuto alla complessità della stessa, composta di n°28 quesiti di natura molto variegata, ove si passa da questioni tecniche ad altre procedurali/amministrative, a valutazioni e domande prettamente politiche, assieme a giudizi sul lavoro dei tecnici del Comune. Ritengo che entro pochi giorni verrà prodotta la risposta che, si anticipa, non riguarderà i quesiti prettamente politici, di competenza dell'Amministrazione, e giudizi sui dipendenti, per i quali ci si riserva di valutare la portata in altra sede. Cordiale saluti 
 Daniele Fabbri