martedì 13 dicembre 2011

SalvaPalas

Art. 45 – Disposizioni in materia edilizia

Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 52, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.”;
b) all’articolo 59, comma 2, le parole “, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,” sono eliminate.

Provate a pensare a quale Conchiglia sarà possibile applicare questa legge ad staffam, bravo l'amico Braga, poteva sanare anche i debiti.