venerdì 16 ottobre 2015

CS Comar N 5/2015

LA PAROLA ALL’AVVOCATO. 
Rispetto la decisione del TAR, ma non la condivido.a mio parere il denunciato profilo di illegittimità della deliberazione di Consiglio Comunale n. 60/2015 per violazione e sviamento dell’art. 8 NTA (norma dal carattere straordinario che consente eccezionalmente e temporaneamente l’utilizzo di un’area in deroga agli strumenti urbanistici per motivi di pubblico interesse) è di evidenza tale che avrebbe dovuto prevalere anche sull’interesse pubblico sotteso al progetto di riqualificazione di Piazza Malatesta, al quale invece nella fase cautelare il TAR ha ritenuto di concedere la priorità.L’inconsueta e significativa accezione “riservata ogni valutazione sul fumus” (ossia sul merito della causa) contenuta nell’ordinanza del Tar parla chiaro su tutte le perplessità e le riserve nutrite dal Tribunale Amministrativo, già da questa fase cautelare, rispetto all’operato dell’Amministrazione ed è destinata a pesare come un macigno sulla scelta da parte dell’Amministrazione stessa se continuare o meno, sulla base di tale incertezza, a dare esecuzione alla delibera di trasferimento del mercato.Alla luce del tenore dell’ordinanza presenteremo comunque istanza di prelievo per abbreviare i “tempi” del giudizio.Personalmente sono dell’avviso che i provvedimenti illegittimi, se non “bloccati” per tempo, finiscano per danneggiare per prime le Pubbliche amministrazioni che li hanno emanati.Cosi è anche nel caso in questione: a seguito dell’atto unilaterale formalizzato in data 5.10.2015 da Start Romagna spa, proprietaria dell’area di via Clementini (ex Padane), con cui viene espressa la volontà di mantenere in esercizio per vent’anni il parcheggio privato ad uso pubblico, il Comune di Rimini si è infatti precluso, per il prossimo ventennio, il diritto di chiedere il pagamento della COSAP (canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) ai 108 ambulanti che andranno ad occupare l’area ex Padane, area privata come tale non appartenente né al demanio, né al patrimonio indisponibile del Comune, con conseguente gravissimo danno erariale per Palazzo Garampi.Ora attenderemo fiduciosi l’esito della sentenza, nel contesto della quale l’Autorità giudiziaria avrà modo di esprimersi compiutamente anche sotto il profilo del merito della vertenza”. 
Avv. Andrea Mussoni