venerdì 29 luglio 2016

Interrogazione Luigi Camporesi

Alla c.a. Sindaco Comune di Rimini Signor Andrea Gnassi Alla c.a. Assessore Risorse Finanziarie Comune di Rimini Signor Gian Luca Brasini Interrogazione con Richiesta di Risposta Scritta Urgente Entro Cinque Giorni Art. 43 Comma 3 TUEL Fusione Rimini Fiera SpA Fiera di Vicenza SpA Signor Sindaco, signor assessore, sono a sottoporre questa interrogazione con carattere di urgenza in relazione alla fusione di Rimini Fiera SpA e Fiera di Vicenza SpA, fusione annunciata a mezzo stampa nei giorni scorsi, e alla altrettanto annunciata quotazione in borsa di Rimini Fiera SpA. Le norme del Codice Civile disciplinano le fusioni societarie in maniera piuttosto dettagliata. In particolare, il progetto di fusione deve essere accompagnato da adeguata informazione preventiva per i soci. Il progetto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese o, in alternativa, pubblicato sul sito Internet delle società. Il progetto di fusione non costituisce un limite ai poteri dei soci, che posso anche respingerlo, e può anche essere modificato, purché le modifiche non ledano l'interesse dei soci. In particolare non può essere variato il rapporto di cambio delle azioni. L'articolo 2501 sexies del Codice Civile norma la Relazione degli Esperti che, per una SpA, devono essere designati dal Tribunale del luogo in cui ha sede la società. La relazione degli Esperti riporta: a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi; b) le eventuali difficoltà di valutazione. c) il parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio. L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. L'articolo 2501 septies del codice civile prescrive che gli atti devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione. I soci hanno diritto di prendere visione dei documenti depositati e ottenerne copia al fine di assumere una decisione consapevole. Non risulta che alla data odierna siano disponibili pubblicamente questi documenti, a dispetto dell'annuncio. Premesso che il Comune di Rimini è parte interessata, anche se socia in modo indiretto dopo il conferimento a cascata delle azioni di Rimini Fiera SpA a Rimini Holding e poi a Rimini Congressi: 1) si domanda a questa amministrazione se, vista l'importanza economica per il territorio in termini diretti e indiretti di Rimini Fiera SpA, non ritenga opportuno e appropriato procedere alla richiesta e alla distribuzione ai Consiglieri Comunali di copia dei documenti del progetto di fusione, affinché questi possano esprimere un parere pubblico in rappresentanza degli interessi dei cittadini riminesi, veri proprietari di Fiera di Rimini SpA, prima che i soci ratifichino la fusione stessa, e con l'urgenza del caso, considerato che sono trascorse già due settimane dall'annuncio a mezzo stampa, Per quanto concerne l'annunciata quotazione in borsa di Rimini Fiera SpA invece: 2) si domanda se, in relazione alla designazione dell'Advisor per la quotazione in borsa di Fiera di Rimini SpA, incarico assegnato alla Banca Popolare di Vicenza, non risulti essere d'obbligo esperire un bando di gara secondo le norme del Codice Appalti.