martedì 22 gennaio 2013

Non Alzate Le Spalle

Il problema delle concessioni demaniali si fonda su presupposti normativi molto diversi da quelli che vengono raccontati. L'Unione Europea rispondendo all'interrogazione dell'europarlamentare Cofferati, il sindacalista che ha sperperato tre milioni di spettatori (complimenti), ha chiarito definitivamente che non esiste un caso Spagna, del quale i nostri Pizzolante da spiaggia si erano fatti ombrellone. L'altra assurda invenzione è quella di considerare come accettata dall'Ue la proroga per altri cinque anni, fino al 2020. Ricordiamo che lo stesso Governo Italiano ha dato parere contrario. Passate le elezioni, senza smontare i cartelloni perchè tra quattro mesi si rivota con Renzi al posto di Bersani, ci manderanno il conto anche di questa scelta palesemente confliggente con la filosofia del libero mercato. Anche l'ulteriore proroga andrebbe riempita di contenuti, sul piano normativo non è altro che il ripetere un concetto già demolito, il cosiddetto Diritto d' Insistenza che ha modificato l'Art 37 del Codice della Navigazione. Lo riportiamo in fondo all'articolo per i discepoli di Pizzolante, al quale avevano preferito... . Selezionare un soggetto diverso dal vecchio concessionario non è di per sè vietato, ma semplicemente subordinato a certe condizioni, in particolare quelle riferite alla scelta di chi, tra i concorrenti intende perseguire il miglior interesse pubblico. Quando nel 2015 andranno a scadenza le tante licenze di concessione, un qualsiasi cittadino potrà avanzare istanza in concorrenza, per attuare uno stabilimento balneare così come previsto dagli strumenti urbanistici. Provate a spiegarlo anche all'ultima arrivata, la pidiellina europea Comi. Per Rimini questa impostazione è rafforzata in particolare dalla presenza dell'articolo 41 del Piano Spiaggia (riconoscimento della sua pubblica utilità), che impone di individuare come concessionario chi si impegna a dare esecuzione alle pianificazioni previste dagli strumenti urbanistici. I vecchi concessionari sostengono che "quell'altresì " è da intendersi non come momento complementare della norma, ma un riconoscimento che annulla tutti gli altri commi. Ovviamente qualsiasi persona che mastica, dopo pranzo, diritto per digerire, sa bene che accettando questa interpretazione balneare, si annullano i principi generali e le regole fondamentali della costituzione di Benigni. Va pure sottolineato che non c'è alcuna normativa Italiana od Europea che vieti la durata di un contratto più lungo dei venti o trent'anni, per meglio ammortizzare le spese sostenute. Se un teorico Signor Occhi a Mandorla chiede di avere in concessione un'area demaniale marittima diciamo per venticinque anni e realizzare uno stabilimento balneare previsto dal piano spiaggia vigente, non gli si può preferire il vecchio concessionario che chiede semplicemente il mantenimento del proprio bagno e verniciarlo fino al 2020. Un qualsiasi Tar, qualora il Comune, scelga il vecchio concessionario, non potrebbe che dare ragione al nuovo concorrente. Il buon politico è quello che sa governare gli eventi non fabbricarli, per il caso in questione si deve accettare la Bolkestein come una opportunità per un rilancio complessivo di tutto il sistema turistico balneare italiano. 
P.S.
Se qualche politico, sindacalista o giornalista, solleva dubbi, può contattarci. Sciocco pensare di cavarsela con un alzata di spalle. Un Delegato trombato pensava di compiere una passeggiata sulla spiaggia, i problemi da noi sollevati erano per lui inesistenti. I Signori della Sabbia, stanno smontando tutto, senza garanzie per il rimontaggio.
Art 37
NEL CASO DI PIU' DOMANDE DI CONCESSIONE, E' PREFERITO IL RICHIEDENTE CHE OFFRA MAGGIOR GARANZIE DI PROFICUA UTILIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE E PROPONGA DI AVVALERSI DI QUESTA PER UN USO CHE, A GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE RISPONDA AD UN PIU' RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO. AL FINE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE COSTIERO, PER IL RILASCIO DI NUOVE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER ATTIVITA' TURISTICHE RICREATIVE E' DATA PREFERENZA ALLE RICHIESTE CHE IMPORTINO ATTREZZATURE NON FISSE E COMPLETAMENTE AMOVIBILI. E' ALTRESI' DATA PREFERENZA ALLE PRECEDENTI CONCESSIONI, GIA' RILASCIATE RISPETTO ALLE NUOVE ISTANZE. QUALORA NON RICORRONO LE RAGIONI DI PREFERENZA DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, SI PROCEDE A LICITAZIONE PRIVATA.